Comunicazione ai trasportatori – Modifiche introdotte all’art. 10 del vigente Codice della Strada
Modifiche introdotte all’art. 10 del vigente Codice della Strada
E’ stata pubblicata sulla G.U. 9 novembre 2021 n. 267 la Legge 9 novembre 2021 n. 156 di conversione del Decreto Legge n. 121/2021 – c.d. “Decreto Infrastrutture” che ha introdotto diverse novità al Codice della Strada.
Si richiama l’attenzione, per quanto qui di interesse, sull’art 1 comma a bis) dell’Allegato che ha sostituito la lettera b) dell’art. 10 del Codice della Strada.
In particolare, il nuovo comma 2 è il seguente:
“b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall’articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile»;
In riferimento a tale norma, si impone ai soggetti titolari di questo tipo di autorizzazioni di prendere atto dei nuovi limiti ponderali che, avendo carattere perentorio, devono essere considerati immediatamente sostitutivi di quelli riportati nei provvedimenti autorizzativi già consegnati.